IL RETTORE
  Veduto   lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Cagliari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con
regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1982, n. 162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  allo  statuto  formulate dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito  il parere del Consiglio universitario nazionale in data 28
febbraio 1990;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi di Cagliari, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                               Art. 1.
  L'elenco  delle  scuole  di specializzazione dell'Universita' degli
studi di Cagliari, di cui all'art. 90  (ex  111),  e'  integrato  con
l'inserimento della scuola di specializzazione in "reumatologia".